Aiuti di Stato e RNA

E’ considerato aiuto di Stato ogni possibile vantaggio economicamente apprezzabile assegnato ad un’impresa attraverso un intervento pubblico, vantaggio che altrimenti non si sarebbe realizzato. Per aiuto, quindi, non si intende solo una erogazione di denaro, ma qualsiasi misura che, direttamente o indirettamente, produca un beneficio economico all’impresa destinataria e sia pertanto suscettibile di alterare il principio della libera concorrenza.

Fin dalla stipulazione del Trattato di Roma del 1957, e precedentemente nel Trattato Ceca del 1951, è stata, infatti, avvertita l’esigenza di mantenere inalterato il corretto funzionamento del mercato comunitario rispettando il principio della libera concorrenza. Le disposizioni in materia di aiuti degli Stati alle imprese hanno, infatti, lo scopo di evitare il verificarsi di un’alterazione di tale principio. Gli aiuti di Stato trovano trattazione nella parte terza del Trattato CE – Politiche della Comunità – al Titolo VI Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni, al Capo I, Regole di concorrenza, Sezione 2 Aiuti concessi agli Stati agli articoli 87, 88 e 89.

La normativa comunitaria sugli aiuti di Stato si basa su un sistema di autorizzazione preventiva: gli Stati membri sono infatti tenuti ad informare la Commissione su ciascun progetto di finanziamento volto ad istituire aiuti (articolo 88 del Trattato CE), cosiddetto “obbligo di notifica”, e non è consentito attivare alcun aiuto prima della specifica autorizzazione della Commissione. Qualunque aiuto attivato in assenza dell’autorizzazione è automaticamente classificato come “aiuto illegale” e la Commissione è obbligata ad ordinarne la restituzione da parte dei beneficiari.

Al fine di snellire le procedure relative agli aiuti di Stato, il 7 maggio 1998 il Consiglio emana il Regolamento 994/98 che autorizza la Commissione ad adottare i cosiddetti “Regolamenti di esenzione” per gli aiuti di Stato, mediante i quali può esentare dall’obbligo di preventiva notifica e di approvazione ex-ante quattro precise categorie di aiuti compatibili con il trattato:
- aiuti a favore delle piccole e medie imprese (Definizione Europea di PMI),
- aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo,
- aiuti a favore della tutela dell’ambiente,
- aiuti a favore dell’occupazione e della formazione.

Tali aiuti sono poi registrati sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) che è raggiungibile al sito istituzionale www.rna.gov.it e che rappresenta uno strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea.


Allegati e Link
Documento "Definizione europea di PMI"
Sito istituzionale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)
Regolamento UE n. 651/2014 - Aiuti Stato
Regolamento UE n. 1407/2013 - Aiuti Stato "de minimis"
Regolamento UE n. 1408/2013 - Aiuti Stato "de minimis" per settore agricolo
Regolamento UE n. 717/2014 - Aiuti Stato "de minimis" per settore pesca e acquacultura